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22 Mag2015

Cosa è il DVR

Pubblicato in Sicurezza DVR

L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica tra gli obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.lgs 81/08 (DVR, Documento Valutazione Rischi).
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi possibili per i lavoratori della sua azienda.

  • L’obbligo di redigere il D.V.R. è esteso a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti;
  • Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa;
  • Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente;
  • Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato;
  • Per le aziende edili il DVR è obbligatorio come per ogni altro settore lavorativo.
La violazione dell’obbligo di redazione e datazione certa del DVR (aggiornato con la valutazione stress lavoro correlato) è punita con pesanti sanzioni:per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000

L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013.

Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013.

Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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22 Mag2015

I Vantaggi

Pubblicato in Sicurezza DVR

Oggi, il datore di lavoro di un'azienda fino a 10 lavoratori, dispone delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal legislatore per la redazione del DVR, senza che ciò gli impedisca di utilizzare qualsiasi altra modalità o strumento per valutare i rischi e predisporre il DVR, purché sia congruente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico per la Sicurezza.

Le procedure standardizzate, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi:

  • operare in maniera semplice e guidata
  • essere certi di aver considerato tutti i rischi
  • utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
  • mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
  • operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica.

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22 Mag2015

Il DVR Standardizzato

Pubblicato in Sicurezza DVR

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., pertanto,

Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo DVR.

Cosa sono le Procedure Standardizzate?

Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
  1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificatie individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

DVR Standardizzato, chi può farlo?

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. entro il 31 Dicembre 2012;
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28.
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) e più precisamente:
  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;

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22 Mag2015

Il Nostro servizio

Pubblicato in Sicurezza DVR

Sigap Gare&Appalti offre i propri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro e alle imprese che necessitano di assistenza per la stesura del DVR.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08 e smi

  • Valutazione dei rischi (artt. 17 e 28), comprensiva dei nuovi rischi introdotti dal testo unico (stress da lavoro, differenze di genere età nazionalità, gravidanza ecc)
  • Valutazione rischio elettrico
  • Valutazione dei rischi derivanti da Movimentazione Manuale dei Carichi (art 168) e da movimenti ripetitivi degli arti superiori
  • Valutazione rischi incendio (secondo le direttive del DM 10/3/98 e del DM 09/03/07)
  • Valutazione dei rischi derivanti da videoterminali (VDT)
  • Valutazione rischio rumore con indagine fonometrica;
  • Valutazione rischio vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • Valutazione rischio atmosfee esplosive
  • Valutazione rischio chimico
  • Valutazione rischio cancerogeno
  • Valutazione rischio amianto
  • Valutazione rischio biologico
  • Valutazione rischio microclima
  • Verifica periodica degli impianti di messa a terra

Affrettati, il D.V.R., se non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.

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22 Mag2015

Le procedure Standardizzate

Pubblicato in Sicurezza DVR

Le Procedure Standardizzate sono il modello di riferimento per la redazione del documento di valutazione dei rischi elaborate dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed approvate con apposito decreto interministeriale.

La Procedura Standardizzata si si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).

Schema della Procedura Standardizzata

    Azioni Moduli Istruzioni e
supporti
informativi

Passo 1 Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/ attività e delle mansioni  Descrizione generale dell'azienda Modulo n. 1.1 Paragrafo 4.1
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni Modulo n. 1.2
Passo 2 Individuazione dei pericoli presenti in azienda Individuazione dei pericoli presenti in azienda Modulo n. 2 Paragrafo 4.2
 Passo 3 Valutazione dei rischi
associati ai pericoli
individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate   
  • identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.
Modulo n. 3

(colonne da 1 alla 3)

Paragrafo 4.3
  • individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
Modulo n. 3

(colonna 4)
  • Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
  • in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedono anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici;
  • in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
  • Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.
Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.
 
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.
Modulo n. 3

(colonna 5)
 Passo 4 Definizione del programma di miglioramento
  • Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
Modulo n. 3

(colonne da 6 alla 8)
 Paragrafo 4.4

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22 Mag2015

Richiedi un preventivo

Pubblicato in Sicurezza DVR

Sigap Gare&Appalti offre consulenza per la redazione del DVR della sua Azienda;

Per maggiori informazioni potrà contattarci al numero 389/1644717 o richiedere direttamente una nostra consulenza (senza impegno) compilando il form sottostante; verrà contattato al più presto da un nostro tecnico.

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