D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;