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22 Ott2015

Iscrizioni

Pubblicato in Ambiente

NUOVO REGOLAMENTO. È stato emanato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia.

Sigap Gare&Appalti si propone alle imprese come sportello per la gestione telematica delle istanze all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizioni, variazioni, cancellazioni ecc).

Soggetti obbligati all'iscrizione:

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).

Categorie e classi:

Elenco delle categorie Albo ai sensi dell'art. 8 - DECRETO 3 giugno 2014, n. 120


Categoria 1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  1. superiore o uguale a 500.000 abitanti;
  2. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
  3. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
  4. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
  5. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
  6. inferiore a 5.000 abitanti.
Sottocategorie:   D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
  • Frazione organica
  • Carta e cartone
  • Vetro
  • Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
  • Ingombranti
  • Altro
D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
  • Abbigliamento e prodotti tessili;
  • batterie e accumulatori;
  • farmaci (20 01 31* e 20 01 32);
  • cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti;
  • oli e grassi commestibili (20 01 25);
D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade
D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
Attività di spazzamento meccanizzato
Attività di gestione centri di raccolta

Categoria 2bis

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Categoria 3bis

Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

Categoria 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
  1. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
  2. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
  3. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
  4. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
  5. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
  6. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
  1. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
  2. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
  3. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
  4. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
  5. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
  6. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Categoria 6

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Categoria 7

Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

Categoria 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
  1. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
  2. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
  3. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
  4. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
  5. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
  6. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Categoria 9

Bonifica di siti.
  1. oltre € 9.000.000,00
  2. fino a € 9.000.000,00
  3. fino a € 2.500.000,00
  4. fino a € 1000.000,00
  5. fino a € 20.000,00

Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto.

  1. oltre € 9.000.000,00
  2. fino a € 9.000.000,00
  3. fino a € 2.500.000,00
  4. fino a € 1000.000,00
  5. fino a € 20.000,00

Categoria 10 A

Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10 B

Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

Invio telematico delle istanze

Agest Telematico permette di gestire e presentare le pratiche di iscrizione e modifica presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali interamente per via telematica.
L’applicazione si rivolge a tutte le imprese iscritte all’Albo e a quelle che ancora non lo sono e che possono utilizzarla per tale finalità.

Contattaci

Uffici

C/O Centro Servizi Cellarium
Via Trieste, n° 18 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070.7571366
Email: info@sigapservizi.it

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